Pubblicato il giorno 6 mar 2018
Ultimo aggiornamento:6/03/18Deposito dei progetti ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 10/91 La legge n. 10/1991 “Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” impone che il proprietario dell’immobile (o chi ne abbia titolo), depositi in comune in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio lavori delle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge stessa, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente Legge. L’Amministrazione comunale restituisce una copia della suddetta documentazione con l’attestazione dell’avvenuto deposito; questa documentazione deve essere consegnata a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all’esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione...